Art. 1
In vigore dal 30 set 2005
Il regolamento (CEE) n. 3149/92 è così modificato:
1)
L’articolo 4 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal testo seguente:
«Tuttavia, qualora non vi sia disponibilità di riso nelle scorte di intervento, la Commissione può autorizzare il prelevamento di cereali dalle scorte di intervento in pagamento della fornitura di riso e di prodotti a base di riso mobilitati sul mercato.»;
b)
al paragrafo 2, lettera a), dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:
«Nel caso di cui al secondo comma, terzo trattino, se si tratta della fornitura di riso o di prodotti a base di riso in cambio di cereali ritirati dalle scorte di intervento, la gara di licitazione specifica che il prodotto da ritirare è un dato cereale detenuto da un organismo di intervento.»;
c)
Il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal testo seguente:
«2 bis. I prodotti provenienti dall'intervento possono essere incorporati o aggiunti ad altri prodotti mobilitati sul mercato per fabbricare derrate alimentari da distribuire in esecuzione del piano. In tal caso, i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.
Per l’applicazione del primo comma, la gara reca menzione esplicita dell’obbligo in base al quale i prodotti provenienti dalle scorte di intervento devono rappresentare almeno il 40 % del peso netto della derrata alimentare da distribuire.»
2)
All’articolo 5, paragrafo 1, è soppresso il secondo comma.
3)
L’allegato è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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