Art. 1
In vigore dal 30 set 2005
Al primo comma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 è aggiunta la lettera seguente:
«d)
se necessario al fine di conformarsi al disposto dell’, le spese effettuate dagli Stati membri dal 1o ottobre 2005 al 15 ottobre 2005 a scopi diversi dalle misure rientranti nell’ambito d’applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (*1) possono essere dichiarate per il mese successivo a quello in cui viene effettuato il pagamento al beneficiario.
(*1)
GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.»
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Storico versioni
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