Art. 1
In vigore dal 29 set 2005
1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 21 al 27 settembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 61,95 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia.
2. Fino al 16 novembre 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 2) Asia il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 28 settembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 30 settembre 2005.
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