Art. 1

In vigore dal 29 set 2005
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 21 al 27 settembre 2005 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 61,95 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia. 2.   Fino al 16 novembre 2005, sono sospesi per la zona di destinazione 2) Asia il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 28 settembre 2005, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 30 settembre 2005.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1597:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo