Art. 1

In vigore dal 29 set 2005
1.   L’organismo d’intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 200 000 tonnellate di frumento tenero da esso detenute. 2.   Le vendite sono destinate all’approvvigionamento del mercato spagnolo.
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