Art. 1
In vigore dal 22 set 2005
Nella sottozona CIEM VIII è vietata la pesca dell’acciuga. È inoltre vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare acciughe nella sottozona CIEM VIII nel periodo di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1539:oj#art-1