Art. 6
In vigore dal 21 set 2005
1. Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve avere un titolo alcolometrico minimo di 92 % vol.
2. Il prezzo che l’organismo d’intervento deve pagare al distillatore per l’alcole grezzo consegnato è di 2,281 EUR per % vol/hl. Il pagamento è effettuato in conformità dell’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,122 EUR per % vol/hl. In tale caso il prezzo realmente pagato è ridotto dell’importo dell’anticipo. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
Storico versioni
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