Art. 60
Distinzione
In vigore dal 20 set 2005
Distinzione
Se una misura di cui alla presente sezione riguarda operazioni che possono beneficiare anche del sostegno di altri strumenti di finanziamento comunitari, tra cui i Fondi strutturali e lo strumento comunitario di sostegno alla pesca, gli Stati membri fissano nei loro programmi i criteri che permettano di distinguere le operazioni sostenute dal FEASR e quelle sostenute dagli altri strumenti comunitari.
Storico versioni
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