Art. 2
In vigore dal 19 set 2005
La gara verte su un quantitativo massimo di 30 530 tonnellate di orzo da esportare in tutti i paesi terzi eccetto l’Albania, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4), e la Svizzera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1516:oj#art-2