Art. 1
In vigore dal 16 set 2005
Per le domande relative a titoli d'importazione di riso originario dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2501/2001, presentate nel corso dei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2005 in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1401/2002 e notificate alla Commissione in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, i titoli d'importazione sono rilasciati applicando ai quantitativi che figurano nelle domande un coefficiente percentuale di riduzione del 66,4452 %.
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