Art. 3
In vigore dal 15 set 2005
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione, le domande presentate per ciascun gruppo di prodotti e, se del caso, per i contingenti di cui all’allegato I.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle relative all’assenza di domande, sono trasmesse per fax utilizzando il modello di cui all’allegato III.
2. Tale comunicazione include per ciascun gruppo di prodotti ed eventualmente per ciascun contingente:
a)
l’elenco dei richiedenti;
b)
i quantitativi richiesti da ciascun richiedente, suddivisi secondo il codice del prodotto della nomenclatura combinata e il codice corrispondente della «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (2005)»;
c)
l’indicazione del fatto che il richiedente abbia o meno esportato i prodotti in questione nel corso del triennio precedente;
d)
il nome e l’indirizzo dell’importatore designato dal richiedente, specificando se si tratta di una consociata del richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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