Art. 1
In vigore dal 15 set 2005
Il regolamento (CE) n. 753/2002 è così modificato:
1)
All’articolo 3, il paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal seguente:
«Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’allegato VII, sezione A.1, terzo trattino, e all’allegato VIII, sezione B.1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1493/1999, è indicato mediante unità o mezze unità di percentuale del volume. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5% vol. al titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per quanto concerne i vini con indicazione dell’annata immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol. al titolo determinato dall’analisi. Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo “% vol.” e può essere preceduto dai termini “titolo alcolometrico effettivo” o “alcole effettivo” o dall’abbreviazione “alc”.».
2)
All’articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.
3)
All’articolo 28, il terzo trattino è sostituito dal seguente:
«—
“indicazione geografica tipica” o “IGT”, per i vini da tavola originari dell’Italia,».
4)
L’articolo 31, paragrafo 3, è così modificato:
a)
al secondo comma, lettera b), la data «31 agosto 2005» è sostituita in entrambi i casi dalla data «31 agosto 2007»;
b)
al terzo comma, la data «31 agosto 2005» è sostituita dalla data «31 agosto 2007».
5)
Gli allegati II e III sono sostituiti dal testo dell’allegato I del presente regolamento.
6)
L’allegato V è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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