Art. 3

In vigore dal 12 set 2005
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 426/2005 sulle importazioni di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all’85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati e/o non testurizzati, tinti o stampati, originari della Repubblica popolare cinese, classificati ai codici NC 5407 52 00 , 5407 54 00 , 5407 61 30 , 5407 61 90 nonché ex 5407 69 90 (codice TARIC 5407 69 90 10) sono definitivamente riscossi in ragione dell’aliquota del dazio istituito in via definitiva dal presente regolamento, conformemente alle disposizioni di cui in appresso. La parte degli importi depositati che supera l’importo dei dazi antidumping definitivi è liberata. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/1487 | Portale Normativo