Art. 1
Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari
In vigore dal 8 set 2005
Il regolamento (CE) n. 747/2001 è modificato come segue:
1)
L’ è sostituito dal testo seguente:
«
Condizioni particolari per l'ammissibilità di alcuni vini a beneficiare dei contingenti tariffari
Per poter beneficiare dei contingenti tariffari comunitari di cui agli allegati I, II e III, numeri d'ordine 09.1001, 09.1107 e 09.1205, i vini devono essere corredati di un certificato di denominazione d'origine, rilasciato dalla competente autorità algerina, marocchina o tunisina, conforme al modello che figura nell'allegato XII, oppure di un documento VI 1 o di un estratto VI 2 recante le annotazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2001.»
2)
L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1460:oj#art-1