Art. 1
In vigore dal 7 set 2005
Il regolamento (CE) n. 1177/2003 è così modificato:
1)
All'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito con il seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, la Repubblica ceca, la Germania, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, la Slovenia, la Slovacchia e il Regno Unito sono autorizzati ad iniziare la raccolta annuale dei dati trasversali e longitudinali nel 2005.
Tale autorizzazione è subordinata alla condizione che tali Stati membri forniscano per il 2004 dati comparabili per gli indicatori trasversali comuni dell'Unione europea, adottati dal Consiglio anteriormente al 1o gennaio 2003 nel contesto del metodo aperto di coordinamento e che si possono ottenere sulla base dello strumento EU-SILC.»
2)
All'articolo 13, sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«4. In deroga al paragrafo 1, l'Estonia beneficia di un contributo finanziario della Comunità ai costi dei lavori necessari per i quattro anni di raccolta a partire dal 2005.
5. Il finanziamento dell'anno 2007 deve peraltro essere garantito da un futuro programma comunitario.»
3)
L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:1553:oj#art-1