Art. 6

Fonti di dati

In vigore dal 7 set 2005
Fonti di dati 1.   Gli Stati membri acquisiscono i dati necessari facendo ricorso a un'indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagine nelle imprese e di altre fonti, applicando i principi di riduzione dell'aggravio per gli intervistati e di semplificazione amministrativa. 2.   Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali le imprese rispondono all'indagine. 3.   Nel corso dell'indagine, spetta alle imprese fornire dati corretti e completi entro le scadenze stabilite. 4.   Altre fonti, compresi dati amministrativi, possono essere usate per completare i dati da raccogliersi, allorché tali fonti siano appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/1552 — Fonti di dati | Portale Normativo