Art. 3

Dati da raccogliere

In vigore dal 7 set 2005
Dati da raccogliere 1.   I dati sono raccolti dagli Stati membri al fine di produrre statistiche comunitarie per l'analisi della formazione professionale continua nelle imprese nei seguenti ambiti: a) la politica di formazione e le strategie di formazione delle imprese per lo sviluppo delle capacità della loro manodopera; b) la gestione, l'organizzazione e i tipi di formazione professionale continua nelle imprese; c) il ruolo delle parti sociali nell'assicurare in tutti i suoi aspetti una formazione professionale continua sul posto di lavoro; d) l'accesso alla formazione professionale continua, il suo volume e contenuto, soprattutto in relazione all'attività economica e alla grandezza dell'impresa; e) misure specifiche di formazione professionale continua delle imprese per migliorare le abilità TIC della loro manodopera; f) le opportunità per i lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI) di accedere alla formazione professionale continua e di acquisire nuove abilità e in particolare i bisogni specifici delle PMI di offrire formazione; g) l'impatto di misure pubbliche sulla formazione professionale continua nelle imprese; h) le pari opportunità nell'accesso alla formazione professionale continua nelle imprese per tutti i lavoratori, con un'attenzione particolare per il genere e per specifici gruppi d'età; i) misure specifiche di formazione professionale continua per persone svantaggiate sul mercato del lavoro; j) misure di formazione professionale continua rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro; k) spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua; e l) procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua. 2.   Dati specifici sono raccolti dagli Stati membri per quanto concerne la formazione professionale iniziale nelle imprese relativamente a: a) i partecipanti alla formazione professionale iniziale; e b) la spesa complessiva per la formazione professionale iniziale.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/1552 — Dati da raccogliere | Portale Normativo