Art. 1

In vigore dal 5 set 2005
1.   I criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2150/2002 sono fissati dall’allegato del presente regolamento. Gli Stati membri forniscono una relazione sulla qualità in conformità dell’allegato del presente regolamento. 2.   Il paragrafo 1 si applica ai dati presentati relativamente al primo anno di riferimento 2004 e a tutti i periodi di riferimento successivi.
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