Art. 1

In vigore dal 5 set 2005
L’ del regolamento (CE) n. 1381/2005 è sostituito dal testo seguente: « La gara verte su un quantitativo massimo di 224 424 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (*1), gli Stati Uniti d’America e la Svizzera. (*1)  Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.» "
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