Art. 1
In vigore dal 26 ago 2005
1. Per il quarto trimestre del 2005, i quantitativi disponibili per l'importazione nell'ambito del quantitativo aggiuntivo per l'importazione di banane di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1892/2004 sono fissati in allegato.
2. Per il quarto trimestre del 2005, le domande di titoli d’importazione nell’ambito del quantitativo aggiuntivo:
a)
presentate da un operatore tradizionale non possono riguardare una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo di riferimento stabilito e notificato a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1892/2004 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005;
b)
presentate da un operatore non tradizionale non possono riguardare una quantità superiore alla differenza tra il quantitativo annuo stabilito e notificato all'operatore a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1892/2004 e la somma dei quantitativi relativi ai titoli d'importazione rilasciati per i primi tre trimestri del 2005.
Per essere ammissibile, la domanda di titoli d'importazione è accompagnata da una copia del titolo o dei titoli d'importazione rilasciati all'operatore per i precedenti trimestri del 2005.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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