Art. 9
In vigore dal 23 ago 2005
1. Se l’uscita dell’orzo dal magazzino ha luogo prima che siano noti i risultati delle analisi previste all’, dal momento del ritiro della partita tutti i rischi incombono all’aggiudicatario, ferme restando le possibilità di ricorso di quest’ultimo nei confronti dell’ammassatore.
2. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi di cui all’, escluse quelle di cui all’, paragrafo 3, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un’analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall’aggiudicatario sono a suo carico.
Storico versioni
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