Art. 2
In vigore dal 19 ago 2005
1. Le importazioni dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esenti dai dazi antidumping di cui all', purché le merci siano prodotte, inviate e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi sono elencati nella pertinente decisione della Commissione, periodicamente modificata, e siano state importate conformemente alle disposizioni previste nella medesima decisione o nel medesimo regolamento.
2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
a)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente al prodotto di cui all', paragrafo 1,
b)
al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, venga presentata alle autorità doganali degli Stati membri una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato, e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.
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