Art. 1
In vigore dal 18 ago 2005
Il regolamento (CE) n. 817/2004 è modificato come segue:
1)
All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. Se gli impegni agroambientali scadono prima della fine del periodo di programmazione fissato dall’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli Stati membri possono prorogarli, purché l’ultimo anno dell’impegno non inizi dopo il 31 dicembre 2006.
Gli Stati membri possono autorizzare adeguamenti delle superfici dell’azienda oggetto dell’impegno per tenere conto del trasferimento di una parte dell’azienda del beneficiario ad un altro soggetto durante il periodo di proroga, purché detti adeguamenti non riducano di oltre il 50 % la superficie oggetto dell’impegno.»
2)
All’articolo 36, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Se, in corso d'esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario trasferisce totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell’impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.
Gli Stati membri, applicando il principio della proporzionalità, possono scegliere di non esigere tale rimborso nei seguenti casi:
a)
se, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;
b)
se il trasferimento di una parte dell’azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell’impegno ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 3, e se il trasferimento riguarda non più del 50 % della superficie oggetto dell’impegno prima della proroga.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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