Art. 22
Recupero dei pagamenti indebiti
In vigore dal 16 ago 2005
Recupero dei pagamenti indebiti
1. In caso di pagamento indebito, il beneficiario rimborsa gli importi in questione maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.
Il tasso d’interesse da applicare è fissato conformemente all’articolo 86, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
2. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati agli organismi o ai servizi pagatori degli Stati membri, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG, in proporzione alla partecipazione finanziaria della Comunità.
Storico versioni
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