Art. 19
Utilizzazione del materiale
In vigore dal 16 ago 2005
Utilizzazione del materiale
1. Gli Stati membri verificano la conformità alla normativa comunitaria del materiale informativo e promozionale prodotto o utilizzato nel quadro dei programmi che beneficiano di un finanziamento in virtù del presente regolamento.
Essi trasmettono alla Commissione il materiale approvato.
2. Il materiale prodotto e finanziato nel quadro del programma di cui al paragrafo 1, comprese le creazioni grafiche, visive e audiovisive nonché i siti Internet, può essere riutilizzato successivamente previa autorizzazione scritta della Commissione, dalle organizzazioni proponenti interessate e dagli Stati membri che forniscono un contributo al finanziamento del programma, tenendo conto dei diritti dei contraenti in virtù del diritto nazionale che disciplina il contratto.
Storico versioni
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