Art. 1

In vigore dal 16 ago 2005
1.   Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue: a) 2 603 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o reimpiantate da meno di cinque anni; b) 3 569 EUR/ettaro per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina; c) 3 391 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve secche di Corinto; d) 969 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel. 2.   Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 3 917 EUR/ettaro.
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