Art. 1
In vigore dal 16 ago 2005
1. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a)
2 603 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o reimpiantate da meno di cinque anni;
b)
3 569 EUR/ettaro per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;
c)
3 391 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;
d)
969 EUR/ettaro per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.
2. Per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 3 917 EUR/ettaro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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