Art. 1
In vigore dal 12 ago 2005
Il regolamento (CE) n. 2076/2002 è modificato come segue:
1)
L’ è sostituito dal testo seguente:
«Il periodo di dodici anni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE è prolungato sino al 31 dicembre 2006 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92, fino al 30 settembre 2007 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro della seconda fase di cui al regolamento (CE) n. 451/2000 e fino al 31 dicembre 2008 per le sostanze attive che sono esaminate nel quadro del regolamento (CE) n. 1490/2002, a meno che anteriormente alla data in causa non sia stata o non venga presa una decisione circa l’iscrizione o meno della sostanza attiva interessata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Durante tali periodi, gli Stati membri continuano ad autorizzare o autorizzano nuovamente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.»
2)
L’allegato II è modificato conformemente alla parte I dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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