Art. 1
In vigore dal 11 ago 2005
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a)
per le uve secche:
i)
0,1120 EUR al giorno per tonnellata netta fino al 28 febbraio 2006;
ii)
0,0860 EUR al giorno per tonnellata netta a decorrere dal 1o marzo 2006;
b)
per i fichi secchi, 0,0934 EUR al giorno per tonnellata netta.
Storico versioni
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