Art. 1

In vigore dal 11 ago 2005
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2004/2005, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue: a) per le uve secche: i) 0,1120 EUR al giorno per tonnellata netta fino al 28 febbraio 2006; ii) 0,0860 EUR al giorno per tonnellata netta a decorrere dal 1o marzo 2006; b) per i fichi secchi, 0,0934 EUR al giorno per tonnellata netta.
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