Art. 6

In vigore dal 11 ago 2005
1.   Il settimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli. 2.   I titoli sono rilasciati il dodicesimo giorno lavorativo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento, purché la Commissione non abbia adottato misure particolari in applicazione del paragrafo 3. 3.   La Commissione, qualora, sulla base delle comunicazioni pervenutele in applicazione del paragrafo 1, constati che le domande di titoli superano i quantitativi disponibili per una categoria di importatori in applicazione dell’, stabilisce, mediante regolamento, un coefficiente uniforme di riduzione per le domande di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1319:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo