Art. 7
In vigore dal 10 ago 2005
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.
2. Qualora l'accettazione di un'offerta al prezzo minimo fissato ai sensi del paragrafo 1 si risolva nel superamento del quantitativo massimo disponibile, l'offerente in causa viene dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo.
Le offerte indicanti lo stesso prezzo e che comportano, in caso di accettazione di tutti i quantitativi su cui esse vertono, un superamento del quantitativo massimo, vengono prese in considerazione:
a)
proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse;
b)
per singolo aggiudicatario, sino a concorrenza di un quantitativo massimo determinato da ciascuno di essi; ovvero
c)
per estrazione a sorte.
Storico versioni
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