Art. 1
In vigore dal 9 ago 2005
All’ del regolamento (CE) n. 428/2005 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«4. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dai paragrafi 1 e 2, purché le merci siano prodotte, spedite e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nomi figurano nella decisione o nel regolamento pertinenti della Commissione, periodicamente modificati, e siano state importate ai sensi delle disposizioni previste dalla decisione o dal regolamento suddetti.
5. Le importazioni di cui al paragrafo 4 sono esenti dal dazio antidumping a condizione che:
a)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione del prodotto di cui al paragrafo 1;
b)
venga esibita alle autorità doganali degli Stati membri, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato; e
c)
le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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