Art. 1
In vigore dal 3 ago 2005
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2007/2000, seconda colonna, sono inserite le seguenti modifiche:
1)
per i numeri d’ordine 09.1571 e 09.1573:
—
il codice NC «
ex 0305 59 90
» è sostituito dal codice NC «
ex 0305 59 80
»,
—
il codice NC «
ex 0305 69 90
» è sostituito dal codice NC «
ex 0305 69 80
».
2)
per i numeri d’ordine 09.1575 e 09.1577:
—
il codice NC «
ex 0304 20 95
» è sostituito dal codice NC «
ex 0304 20 94
»,
—
il codice NC «
ex 0305 59 90
» è sostituito dal codice NC «
ex 0305 59 80
»,
—
il codice NC «
ex 0305 69 90
» è sostituito dal codice NC «
ex 0305 69 80
».
3)
per il numero d’ordine 09.1515:
—
il codice NC «
2204 21 83
» è sostituito dal codice NC «
2204 21 84
»,
—
il codice NC «
ex 2204 21 84
» è sostituito dal codice NC «
ex 2204 21 85
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1282:oj#art-1