Art. 2
Definizione
In vigore dal 3 ago 2005
Definizione
Ai fini del presente regolamento, una «licenza di pesca» conferisce al suo titolare, nei limiti stabiliti dalla normativa nazionale, il diritto di utilizzare una determinata capacità di pesca ai fini dello sfruttamento commerciale di risorse acquatiche viventi.
Storico versioni
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