Art. 2
In vigore dal 29 lug 2005
All' del regolamento (CE) n. 582/2004, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*1), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex 0402 10 19 9000, destinato all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Bulgaria, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.
(*1)
GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1239:oj#art-2