Art. 2

In vigore dal 28 lug 2005
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 2005. Tuttavia gli operatori che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità degli Stati membri, hanno stipulato contratti anteriormente al 1o agosto 2005 sulla base del punto III, secondo e terzo comma, dell'allegato del regolamento (CE) n. 85/2004, possono commercializzare le mele oggetto di tali contratti secondo le disposizioni dei commi suddetti.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1238 — Testo vigente | Portale Normativo