Art. 2
In vigore dal 26 lug 2005
E’ autorizzato a tempo indeterminato l’impiego dei preparati del gruppo “Microorganismi”, come precisato nell’allegato II, quale additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1200:oj#art-2