Art. 1

In vigore dal 20 lug 2005
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 dello stesso regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, nell’allegato del presente regolamento.
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