Art. 2

In vigore dal 20 lug 2005
A richiesta dell’interessato, l’ufficio doganale in cui è stata effettuata la contabilizzazione procede al rimborso parziale dei dazi doganali per i limoni originari dei paesi terzi di cui trattasi e immessi in libera pratica durante il periodo di applicazione dei valori forfettari all’importazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 990/2005 per il 30 giugno 2005. Le domande di rimborso sono presentate entro il 31 ottobre 2005, accompagnate dalla dichiarazione di immissione in libera pratica per l’importazione di cui trattasi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1179:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo