Art. 2
In vigore dal 19 lug 2005
La vendita di cui all' è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.
Tuttavia, in deroga a tale regolamento:
a)
le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono;
b)
il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d'intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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