Art. 6

In vigore dal 19 lug 2005
Secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita. Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita, può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti.
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