Art. 25

In vigore dal 18 lug 2005
1.   La licenza di esportazione di cui all' e il certificato di origine di cui all' possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Gli originali e le copie dei documenti suddetti sono redatti in inglese. 2.   Se i documenti di cui al paragrafo 1 sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi a inchiostro e in stampatello. 3.   Le licenze di esportazione o i documenti equivalenti e i certificati di origine devono misurare 210 × 297 mm. Si deve utilizzare una carta bianca per scrittura, incollata, non contenente pasta meccanica, di peso non inferiore a 25 g/m2. Ciascuna parte viene stampata su fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 4.   Le autorità competenti degli Stati membri accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento. 5.   Ogni licenza di esportazione o documento equivalente e ogni certificato di origine deve recare un numero di serie standard, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo. 6.   Detto numero è composto dai seguenti elementi: — due lettere che indicano il paese esportatore: KZ = Repubblica del Kazakstan, — due lettere che indicano lo Stato membro di destinazione: AT = Austria BE = Belgio CY = Cipro CZ = Repubblica ceca DE = Germania DK = Danimarca EE = Estonia EL = Grecia ES = Spagna FI = Finlandia FR = Francia GB = Regno Unito HU = Ungheria IE = Irlanda IT = Italia LT = Lituania LU = Lussemburgo LV = Lettonia MT = Malta NL = Paesi Bassi PL = Polonia PT = Portogallo SE = Svezia SI = Slovenia SK = Slovacchia, — un numero di una cifra che indica l'anno contingentale, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio 5 per il 2005, — un numero di due cifre che indica l'ufficio di rilascio nel paese esportatore, — un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione.
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