Art. 11

In vigore dal 18 lug 2005
Il presente regolamento si applica: a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo; b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro; c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro, che si trova all’interno o all’esterno del territorio della Comunità; d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro; e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo operante all’interno della Comunità.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2005/1183 — Testo vigente | Portale Normativo