Art. 1
In vigore dal 18 lug 2005
1. Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di carbonato di bario con un tenore di stronzio superiore allo 0,07 % in peso e un tenore di zolfo superiore allo 0,0015 % in peso, in polvere, in forma pressata granulare o calcinata granulare, originario della Repubblica popolare cinese e classificabile al codice NC 2836 60 00 (codice TARIC 2836 60 00 10).
2. L’entità del dazio antidumping definitivo sarà pari al valore fisso indicato di seguito per i prodotti fabbricati dai seguenti produttori:
Paese
Produttore
Aliquota del dazio
(EUR/t)
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Hubei Jingshan Chutian Barium Salt Corp. Ltd, 62, Qinglong Road,
Songhe Town,
Jingshan County,
provincia dello Hubei, RPC
6,3
A606
Zaozhuang Yongli Chemical Co.,
South Zhuzibukuang Qichun,
Zaozhuang City Center District,
provincia dello Shangdong, PRC
8,1
A607
Tutte le altre società
56,4
A999
3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), l’importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del valore fisso summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
4. Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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