Art. 1
In vigore dal 14 lug 2005
Il testo dell’ del regolamento (CE) n. 1751/2004 è sostituito dal seguente:
«
Per le spese imputabili all’esercizio 2005 del FEAOG, sezione «Garanzia»:
1)
il tasso di interesse di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 %;
2)
il tasso di interesse specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,1 % per la Francia, l’Austria, il Portogallo e la Svezia e al 2,0 % per l’Irlanda e la Finlandia;
3)
il tasso di interesse specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,5 % per il Regno Unito, al 2,9 % per la Lettonia, al 3,1 % per la Slovacchia e la Slovenia, al 4,0 % per Cipro, al 4,1 % per la Polonia e al 9,2 % per l’Ungheria.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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