Art. 31
In vigore dal 12 lug 2005
1. Se dalla procedura di verifica di cui all' o dalle informazioni in possesso delle autorità comunitarie competenti risulta una violazione delle disposizioni del presente capitolo, le suddette autorità chiedono all'Ucraina di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente capitolo. I risultati delle indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a tutte le altre informazioni pertinenti che consentono di stabilire la vera origine delle merci.
2. A seguito delle misure prese a norma del presente capitolo, le autorità competenti della Comunità possono scambiare con le autorità competenti dell'Ucraina tutte le informazioni ritenute utili per prevenire la violazione delle disposizioni del presente capitolo.
3. Qualora si accerti che le disposizioni del presente capitolo sono state violate, la Commissione può prendere le misure necessarie per impedire che tale violazione si ripeta.
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