Art. 24

In vigore dal 12 lug 2005
1.   Se la Commissione constata che i quantitativi totali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dall'Ucraina per un determinato gruppo di prodotti in un qualsiasi anno superano il limite quantitativo fissato per detto gruppo di prodotti, alle autorità competenti degli Stati membri viene comunicato senza indugio di sospendere il rilascio delle autorizzazioni di importazione. In tal caso, si avviano immediatamente consultazioni con la Commissione. 2.   Le autorità competenti di uno Stato membro rifiutano di rilasciare autorizzazioni di importazione per i prodotti originari dell'Ucraina non contemplati da licenze di esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.
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Art. 24 Regolamento (UE) 2005/1440 — Testo vigente | Portale Normativo