Art. 18
In vigore dal 12 lug 2005
1. Le autorità competenti dell'Ucraina rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di acciaio soggetti ai limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.
2. L'originale della licenza di esportazione deve essere presentato dall'importatore per il rilascio dell'autorizzazione di importazione di cui all'.
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