Art. 2
Uso di vaccini
In vigore dal 12 lug 2005
Uso di vaccini
Nel quadro dei programmi nazionali di controllo adottati a norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2160/2003 non vengono utilizzati vaccini vivi di salmonella per i quali il fabbricante non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.
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