Art. 1
In vigore dal 8 lug 2005
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue:
1)
All’articolo 28 bis, i termini «nell’allegato» sono sostituiti dai termini «nell’allegato I».
2)
All’articolo 32, paragrafo 4, è aggiunto il seguente terzo comma:
«Qualora determinate superfici siano assoggettate per la prima volta ad un regime di ricomposizione tra la data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per il 2003 e la data di presentazione della domanda di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, lo Stato membro interessato determina le superfici da considerare pascolo permanente ai fini dell’articolo 54, paragrafo 2, e dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1782/2003. In questi casi, gli Stati membri tengono conto della situazione preesistente alla ricomposizione a livello dell’agricoltore e riducono al minimo, nella misura del possibile, ogni ripercussione sulla possibilità dell’agricoltore di avvalersi dei diritti al pagamento. Nel fare ciò, gli Stati membri si adoperano per evitare che nella zona sottoposta al regime di ricomposizione si produca un aumento notevole della superficie totale che può beneficiare dei diritti di ritiro e una diminuzione significativa del pascolo permanente.»
3)
All’articolo 41, è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5. La media del numero di ettari a livello nazionale e regionale di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 è fissata all’allegato II del presente regolamento.»
4)
All’articolo 50, paragrafo 2, primo comma, la data del 1o agosto è sostituita dal 15 settembre.
5)
L’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento.
6)
Il testo che figura nell’allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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