Art. 8

In vigore dal 8 lug 2005
1.   La cauzione di cui all', paragrafo 1, è svincolata integralmente per i quantitativi per i quali: a) l'offerta non è stata accolta; b) il prezzo di vendita è stato pagato entro il termine stabilito ed è stata costituita la cauzione di cui all', paragrafo 2. 2.   La cauzione di cui all', paragrafo 2, è svincolata proporzionalmente ai quantitativi di cereali scaricati in uno dei porti indicati all', paragrafo 2. La prova della destinazione particolare è fornita secondo le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3). L’esemplare di controllo T5 deve dimostrare che sono rispettate le condizioni di cui all', paragrafo 2, del presente regolamento. 3.   L’interessato di cui all', paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3002/92 informa prima dello scarico l'autorità competente spagnola responsabile del controllo della destinazione finale fornendo i dati seguenti: — il nome del porto o dei porti di scarico che saranno utilizzati, — il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto che saranno utilizzati, — i quantitativi che saranno scaricati da ogni mezzo di trasporto, — la data o le date di scarico previste.
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