Art. 1
In vigore dal 8 lug 2005
1. L'organismo di intervento ungherese procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
2. Le vendite sono destinate all'approvvigionamento del mercato spagnolo. Il cereale entrerà in Spagna esclusivamente attraverso i porti spagnoli di Huelva, Siviglia o Cadice.
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